14 Luglio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
La Cassazione ha stabilito che un’autorizzazione priva di motivazione rende inutilizzabili i dati bancari raccolti dal Fisco, e che l’avviso di accertamento costruito su quei dati è invalido nella parte che vi si fonda. Lo dice l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, arrivata cinque settimane dopo la decisione della stessa Sezione tributaria di rimettere alle Sezioni Unite una questione che riguarda migliaia di contenziosi ancora aperti: se le prove raccolte in violazione del domicilio d’impresa fossero già inutilizzabili prima che una norma lo scrivesse.
Il domicilio tutelato comprende anche la sede aziendale
La protezione dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) copre anche la sede legale, le succursali e i locali adibiti all’attività professionale, e non solo l’abitazione. Lo hanno affermato le due condanne pronunciate contro l’Italia a Strasburgo nel corso del 2025, arrivate da imprese che avevano subito accessi della Guardia di Finanza nei propri locali sulla base di un’autorizzazione rilasciata da un organo interno all’amministrazione procedente. La Corte ha censurato proprio quel meccanismo: manca un controllo terzo e indipendente, preventivo o successivo, sulla decisione di entrare e sul materiale portato via. La stessa logica ha investito i dati finanziari con la sentenza CEDU sui controlli del Fisco nei conti correnti dell’8 gennaio 2026.
Sul versante interno, il legislatore si era già mosso nella stessa direzione con l’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023: dal 18 gennaio 2024 gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo. La norma dispone per il futuro, e da qui nasce il contenzioso sul pregresso.
Quattro criteri per un accesso fiscale legittimo
Le sentenze di Strasburgo non rendono illegittima ogni verifica. Con l’ordinanza depositata il 20 aprile 2026 la Sezione tributaria ha fissato i requisiti che un accesso fiscale regolare deve possedere tutti insieme:
- l’autorizzazione è motivata e non si riduce a un adempimento formale;
- l’oggetto della verifica è circoscritto e non generico;
- l’arco temporale dell’ispezione è contenuto;
- le richieste rivolte al contribuente sono pertinenti all’oggetto dichiarato.
Prove pregresse, questione rimessa alle Sezioni Unite
La Sezione tributaria ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se il divieto di utilizzo delle prove illegittime fosse già immanente all’ordinamento prima del 2024, ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione sull’inviolabilità del domicilio e dall’articolo 8 CEDU. Il caso da cui muove l’ordinanza n. 13696/2026 riguarda una verifica della Guardia di Finanza presso la sede di una società produttrice di calcestruzzo, autorizzata dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria e sfociata in un avviso per IRAP, IRES e IVA sull’anno d’imposta 2011.
Il contrasto è interno alla stessa Sezione: l’ordinanza n. 16988/2025 attribuisce all’articolo 7-quinquies natura innovativa ed esclude effetti sul passato, mentre le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026 affermano che gli elementi raccolti in un accesso privo di autorizzazione erano già inutilizzabili in forza dell’articolo 14 della Costituzione. Il disallineamento supera i confini del giudice tributario, visto che la sezione penale, con la sentenza n. 512/2026, ha negato effetti automatici alle pronunce di Strasburgo.
Un dato attenua lo scenario. L’illegittimità dell’accesso non travolge in automatico l’atto impositivo: impone di espungere le prove così acquisite, lasciando al giudice di merito il compito di verificare se la pretesa regga sugli elementi raccolti aliunde. È la linea delle Sezioni Unite n. 16424/2002, secondo cui chi ha commesso la violazione non può trarne vantaggio.
Indagini bancarie senza autorizzazione fuori dall’accertamento
L’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026 archivia oltre vent’anni di giurisprudenza che qualificava l’autorizzazione alle indagini finanziarie come mero atto interno, privo di rilevanza esterna e non soggetto a obbligo di motivazione. Per la Suprema Corte quell’autorizzazione è il presupposto di legalità dell’acquisizione: in sua mancanza, o quando è inidonea, i dati bancari sono inutilizzabili e l’avviso è invalido nella parte fondata su di essi, in misura totale o parziale a seconda di quanto la pretesa dipenda dai movimenti contestati.
L’eccezione di inutilizzabilità caso per caso
La difesa cambia a seconda della data dell’accesso e del vizio riscontrato. La tabella incrocia le due variabili e indica l’eccezione da sollevare con gli estremi da citare.
| Situazione dell’accertamento | Eccezione da sollevare e riferimenti |
|---|---|
| Accesso nei locali d’impresa dal 18 gennaio 2024, autorizzazione mancante o priva di motivazione | Inutilizzabilità diretta ex art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, con richiesta di espunzione dei documenti e di verifica della tenuta dell’atto sugli elementi residui |
| Accesso nei locali d’impresa anteriore al 18 gennaio 2024 | Inutilizzabilità come principio già immanente, ex art. 14 Cost. e art. 8 CEDU, richiamando Cass. ord. n. 13696/2026 e le ordinanze n. 25050/2025 e n. 8031/2026, con istanza di rinvio in attesa delle Sezioni Unite |
| Indagini bancarie con autorizzazione assente, tardiva o non motivata | Inutilizzabilità dei dati finanziari ex artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, come letti da Cass. ord. n. 19956/2026 |
| Verifica protratta oltre i trenta giorni lavorativi prorogabili | Inutilizzabilità degli elementi acquisiti oltre il termine, ex art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000, richiamato dallo stesso art. 7-quinquies |
Una cautela sul piano processuale. L’articolo 7-quinquies non chiarisce se il vizio sia rilevabile d’ufficio o vada eccepito a pena di decadenza, come prevede l’articolo 7-bis, comma 2, per l’annullabilità, e la questione è tra quelle che attendono le Sezioni Unite. Finché il punto è aperto, l’eccezione va formulata nel ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, insieme alla contestazione nel merito della pretesa.
Senza prova di arbitrio l’accertamento non decade
Il richiamo alle sentenze di Strasburgo non basta da solo a far cadere un vecchio accertamento: occorre dimostrare che l’accesso presentava i caratteri dell’arbitrio, dall’autorizzazione non motivata all’oggetto indeterminato, fino alla durata sproporzionata. Quanti atti impositivi siano davvero a rischio dipenderà da come le Sezioni Unite calibreranno quello standard probatorio.