Fonte: MySolution
IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
Al via le domande di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
D.Dirett. 13 novembre 2025, prot. n. 261768
Il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025, prot. n. 261768 – ha definito i termini, le modalità e le procedure operative, per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.
La misura di sostegno è stata prevista dall’art. 14, decreto-legge n. 95/2025 che, “al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati”, dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’erogazione di contributi volti a sostenere:
- investimenti per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati a condizioni agevolate ai lavoratori;
- costi di locazione degli alloggi.
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sul trattamento fiscale del riscatto di un fondo di previdenza complementare da un residente a Singapore
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 26 novembre 2025, n. 296
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 26 novembre 2025, n. 296 – ha chiarito, anche alla luce di quanto previsto dal Commentario OCSE, la corretta tipologia di trattamento fiscale da applicare in caso di liquidazione dell’intera posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano da parte di un contribuente italiano residente fiscalmente a Singapore.
Nel dettaglio, trattandosi di un soggetto che ancora non ha raggiunto il requisito anagrafico previsto dalla normativa italiana per il pensionamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riscatto anticipato non costituisce una pensione ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione Italia-Singapore e quindi gli importi rientrano nell’ambito dell’articolo 14 (tassazione dei redditi da lavoro subordinato).
Pertanto, tali somme sono imponibili in Italia, con eventuale risoluzione della doppia imposizione da parte di Singapore (art. 22 della Convenzione).
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Assunzione nei settori strategici: i chiarimenti INPS sull’esonero contributivo
INPS, Circolare 27 novembre 2025, n. 147
L’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147– ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2024, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il rapporto di lavoro (attivato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025) deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
Le “nuove” imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari ad euro 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Al via l’utilizzo del Fondo per le PMI dell’indotto ILVA
MIMIT/MEF D.M. 6 novembre 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto interministeriale 6 novembre 2025 – ha stabilito le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all’importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato di cui all’art. 1, comma 201, legge n. 207/2024, ai criteri e alle modalità di accesso.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al decreto sono pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il contributo assume la forma del contributo a fondo perduto ed è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il contributo concedibile a ciascun soggetto beneficiario è determinato in una quota fissa pari ad € 20.000,00.
INPS, PRESTAZIONI
Al via il contributo economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale nei settori strategici
INPS, Circolare 28 novembre 2025, n. 148
L’INPS – con Circolare 28 novembre 2025, n. 148 – ha fornito le istruzioni amministrative per usufruire del contributo economico pari ad euro 500 mensili, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, destinato alle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il contributo in specie, ex art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 è riservato alle persone disoccupate che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.
Le domande devono essere inoltrate all’Istituto esclusivamente in modalità telematica.
Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla suddetta data.
Appare opportuno ricordare che l’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il rapporto di lavoro (attivato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025) deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri: in GU le nuove disposizioni
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata legge 1° dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Di seguito le novità più rilevanti declinate nella disposizione in specie:
- il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro deve confermare la richiesta è elevato da 7 a 15 giorni;
- il termine per la stipula del contratto di soggiorno del lavoratore straniero, decorrente dalla data di ingresso nel territorio nazionale, è elevato da 8 a 15 giorni;
- stabilita la modalità della precompilazione della domanda di nulla osta al lavoro, come fase propedeutica. All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche preventive sulle domande, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi;
- confermato il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per datori privati, salvo eccezioni tramite organizzazioni rappresentative o professionisti abilitati;
- estesa, fino al 2028, la possibilità di ingressi senza quota (extra-flusso) di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria (tali ingressi sono destinati anche all’assistenza di bambini da 0 a 6 anni, oltre che persone ultraottantenni o disabili);
- la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a vittime della tratta, grave sfruttamento o intermediazione illecita viene elevata da 6 a 12 mesi, con possibilità di proroga, per favorire l’inserimento socio-lavorativo. Tali soggetti possono accedere anche all’Assegno di inclusione, con condizioni più favorevoli;
- il termine per il rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare è esteso da 90 a 150 giorni;
- eliminato l’obbligo che la domanda di visto di ingresso sia corredata dalla conferma di assunzione del datore, per soggetti formati all’estero. Il termine per presentare la domanda di visto dopo il completamento della formazione nei Paesi d’origine è prorogato da 6 a 12 mesi, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.
In GU le disposizioni inerenti all’ingresso in Italia per lavoro subordinato ai discendenti di cittadini italiani da 7 Paesi
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, D.M. 17 novembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2025, n. 273 è stato pubblicato il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 novembre 2025, recante “Individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, e’ consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Il provvedimento in specie individua gli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.
Si tratta di Paesi in cui, al 31 dicembre 2024, risiedono più di 100.000 cittadini italiani iscritti nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ovvero:
- Argentina,
- Brasile,
- Stati Uniti d’America,
- Australia,
- Canada,
- Venezuela,
- Uruguay.
Restano invece esclusi, seppur proposti, Sudafrica, Messico, Perú e Cile.
LAVORO AUTONOMO
Invitalia: al via la piattaforma per le nuove imprese a tasso zero
MIMIT, Comunicato 22 novembre 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con comunicato del 22 novembre 2025 – ha reso noto che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la legge n. 206/2023.
Il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne, e alle persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
Le iniziative ammesse devono riguardare:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di:
- € 1.500.000 per le imprese costituite da non più di 36 mesi
- € 3.000.000 per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.
STAGE E TIROCINI
Programma GOL: la nuova Convenzione tra la Regione Sicilia ed INPS per i tirocini
INPS, Messaggio 17 novembre 2025, n. 3452
L’INPS – con Messaggio del 17 novembre 2025, n. 3452 – ha informato che, attraverso la delibera del CdA 2 luglio 2025 n. 113, è stata adottata una convenzione con la Regione Sicilia per l’erogazione delle indennità di tirocinio previste dal Piano Attuativo Regionale (PAR) del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, nell’ambito del PNRR.
La Convenzione, operativa dal 10 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2026, prevede che l’INPS gestisca il pagamento di 4.310.062,24 euro complessivi, in favore dei beneficiari dei tirocini formativi extracurriculari del “Percorso 4” del PAR GOL Sicilia.
La Convenzione prevede che:
- la Regione Sicilia trasferisca preventivamente le risorse finanziarie all’INPS e individui i beneficiari;
- l’INPS si occupi dell’erogazione materiale degli importi ai tirocinanti, applicando le ritenute fiscali come sostituto d’imposta;
- ci sia un rimborso di € 5,26 per ogni pagamento effettuato, più una quota una tantum di € 3.439,80 per il supporto informatico.
Le indennità vengono erogate mediante un sistema informatizzato, che prevede:
- la trasmissione dei file xml da parte della Regione con le richieste di pagamento;
- la validazione delle domande da parte delle strutture territoriali INPS;
- i controlli automatici su beneficiari, IBAN e congruità degli importi;
- il pagamento diretto ai tirocinanti con bonifico SEPA o domiciliato.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le agevolazioni per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
Il Ministero del Turismo – con decreto del 18 settembre 2025 – ha, poi, individuato i costi ammissibili, i beneficiari e i criteri finalizzati a garantire agli operatori del comparto turistico-ricettivo, soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.
I beneficiari dei contributi sono gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico-ricettivo, identificati dai codici Ateco presenti nella tabella 1 allegata al Decreto del 18 settembre 2025:
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- altre attività di servizi;
- attività artistiche, sportive e di divertimento.
Le imprese dovranno essere proprietarie dell’immobile oggetto dell’investimento, oppure disporre dell’immobile anche attraverso un contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
L’immobile dovrà essere destinato ad esclusivo utilizzo dei dipendenti presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento. Il canone di locazione applicato ai dipendenti dovrà essere “inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale”.
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti al Registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda, con i codici Ateco richiesti;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- non incorrere nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi per danni derivanti da eventi catastrofali;
- essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.
Il Decreto Direttore Generale prot. n. 261768/2025 ha, inoltre, previsto che la presentazione delle domande di accesso ai contributi, destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, dovrà avvenire tramite una procedura informatica, accessibile dal sito web del Soggetto gestore Invitalia.
La piattaforma telematica è attiva dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025, alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025.
Il legale rappresentante dell’impresa dovrà accedere alla procedura informatica tramite Spid e censire l’impresa tramite un’apposita funzionalità presente nella procedura stessa.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni e i contributi possono riguardare anche diverse unità immobiliari, purché situate nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva, e comunque nel raggio di 40 chilometri dalla stessa.
Per i costi di locazione degli alloggi, l’impresa ha diritto ad un contributo massimo di € 3.000 all’anno per posto letto, diretto alla spesa dei canoni di locazione recanti una riduzione di almeno il 30% del valore medio di mercato, aventi una durata minima di cinque anni e fino ad un massimo di dieci anni.
Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Il 14 novembre 2025, il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 262639 – ha parzialmente modificato il DDG prot. n. 261768/2025, relativamente al criterio F “Certificazioni della parità di genere” di cui all’art. 12, comma 3, del decreto richiamato.
IMPOSIZIONE FISCALE
Riscatto della pensione complementare per il residente all’estero: l’intervento dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 296/2025 – ha precisato che il riscatto totale della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano, è imponibile in Italia, anche se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all’estero.
L’oggetto dell’Interpello verte su un lavoratore italiano che – è iscritto all’AIRE e con la nuova residenza fiscale a Singapore – intende riscattare integralmente la propria posizione maturata presso un fondo pensione italiano (dato che questo lo consente, pur non avendo maturato i requisiti anagrafici), a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda in Italia.
L’istante chiede se sia possibile sottoporre l’importo liquidato dal Fondo pensione alla potestà impositiva del Paese di residenza fiscale, ossia Singapore, così come previsto dall’art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Singapore.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la Circolare n. 24/E/2024 (con la quale si ribadiva che continuava a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia disposta all’articolo 2, comma 2 bis, del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, tra i quali vi è ricompreso Singapore), ha ricordato che l’